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venerdì 30 aprile 2010

Furto d'identità e diffamazione

Nella serata del giorno 30/04/2010 ignoti si attribuivano la mia identità su facebook e si prodigavano nel diffamarmi sul web. 
Furto d'identità 30/04/2010
Mi pare ovvio che sporgerò denuncia alla Procura della Repubblica e presso la Polizia Postale per violazione degli artt. 494 e 595 del Codice Penale.
Art. 494. Sostituzione di persona.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.

Art. 595. Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Si segnalano qui di seguito casi simili:
1) http://torino.repubblica.it/dettaglio/taroccato-su-facebook-il-profilo-del-professore/1629649 (furto di identità e diffamazione on line tramite utilizzo di facebook verificatosi al Politecnico di Torino)
2) http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/cronaca/2009/24-aprile-2009/da-molfetta-parte-prima-querela-diffamazione-via-facebook-italia-1501258666107.shtml (È la prima querela per diffamazione a "mezzo Facebook" d’Italia)
3)http://www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/files/017662_resource1_orig.doc (E’ tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.)

Aggiornamento:

1) Il giorno 04/05/2010 è stata presentata formale denuncia al Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni "Veneto".
2) A seguito del commento anonimo ricevuto sul presente post il 05/05/2010 è stata presentata una integrazione di denuncia il giorno 05/05/2010.

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